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Pignoramento Conto Corrente: Come Difendersi e Limiti 2026

Conto bloccato? Scopri i limiti di impignorabilità per stipendi e pensioni, la tutela dei conti cointestati e come fare opposizione entro i termini.

Di CDC Law/
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Conto corrente bloccato: cosa sta succedendo e cosa fare adesso

Hai aperto l'app della banca e il saldo è congelato. Oppure hai trovato nella cassetta delle lettere una notifica di pignoramento presso terzi. Il panico è comprensibile — ma la legge prevede limiti precisi alla pignorabilità dei conti correnti, e in molti casi è possibile agire efficacemente, anche a procedura avviata.

Come funziona il meccanismo

Il pignoramento del conto corrente è tecnicamente un pignoramento presso terzi (Art. 543 c.p.c.): il creditore non aggredisce direttamente il debitore, ma notifica l'atto alla banca, che è obbligata a bloccare immediatamente le somme disponibili. Il blocco scatta il giorno stesso della notifica alla banca, mentre il debitore spesso lo scopre solo consultando il proprio conto. Da quel momento, la banca rende la propria dichiarazione al giudice dell'esecuzione, e se nessuno interviene, le somme vengono assegnate al creditore all'udienza. Questo è il momento che non bisogna lasciarsi sfuggire.

I limiti che il creditore non può superare

Quando le somme depositate sul conto derivano da stipendio o pensione, il blocco non può essere totale. L'Art. 545 c.p.c. stabilisce che è sempre impignorabile la quota pari al triplo dell'assegno sociale INPS, rivalutato annualmente. Per il 2026, con l'assegno sociale pari a € 546,24 mensili, la soglia di impignorabilità assoluta è di € 1.638,72: quella parte del conto non può essere toccata da nessun creditore, senza eccezioni. Al di sopra di questa soglia, è pignorabile al massimo un quinto dell'eccedenza.

C'è però una distinzione importante che molti ignorano: le somme già presenti sul conto prima dell'accredito del mese corrente vengono trattate come deposito generico e sono in linea di principio pignorabili per intero, a meno che il debitore non provi documentalmente la loro provenienza da reddito da lavoro o pensione. Per questo è fondamentale conservare le buste paga e i cedolini e presentarli tempestivamente al giudice.

Il conto cointestato: la quota del non debitore è protetta

Se il conto è intestato a più persone, il creditore di uno solo dei cointestatari può colpire esclusivamente la quota del debitore, che si presume pari al 50% salvo prova contraria — principio ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 13421/2022. In pratica, però, la banca tende a bloccare l'intero saldo in attesa di istruzioni del giudice. Il cointestatario non debitore deve intervenire prontamente con un ricorso urgente per ottenere lo sblocco della propria quota, documentando la provenienza dei propri accrediti. Ogni giorno di blocco totale del conto può causare danni concreti, soprattutto se il conto serve per le spese correnti della famiglia.

Quando il pignoramento può essere contestato

Prima di qualsiasi altra mossa, vale la pena verificare la regolarità formale dell'atto. Il vizio più frequente e spesso più facilmente eccepibile riguarda la scadenza del precetto: l'Art. 481 c.p.c. stabilisce che il pignoramento deve essere notificato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Se questo termine è decorso, il precetto perde efficacia e il pignoramento è nullo. Basta recuperare le date di notifica dei due atti per verificarlo.

Altri vizi ricorrenti riguardano l'invalidità o la mancata notifica del titolo esecutivo, le irregolarità nella notifica del precetto o dell'atto di pignoramento, e — sul piano sostanziale — la prescrizione del credito. Per i crediti ordinari il termine è di dieci anni; per molte tipologie contrattuali scende a cinque; per alcuni crediti professionali a tre. Se il creditore ha aspettato troppo prima di agire, l'azione esecutiva potrebbe essere inammissibile.

Gli strumenti processuali sono due. L'opposizione agli atti esecutivi (Art. 617 c.p.c.) serve per contestare i vizi formali dell'atto e ha un termine perentorio di venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza dell'atto viziato: se si lascia scadere questo termine, il vizio non è più eccepibile. L'opposizione all'esecuzione (Art. 615 c.p.c.) serve invece per contestare il diritto stesso del creditore a procedere — debito inesistente, già pagato, prescritto, titolo invalido — e non ha un termine fisso, ma deve essere proposta prima dell'udienza di assegnazione delle somme.

Cosa fare nei prossimi giorni

Appena si scopre il blocco, la prima cosa da fare è recuperare tutti gli atti: il pignoramento, il precetto e il titolo esecutivo con le date di notifica. Bisogna verificare la provenienza delle somme bloccate e raccogliere la documentazione che lo prova. Se il precetto ha più di novanta giorni, l'opposizione è urgente. In ogni caso, il confronto con un avvocato nei primi giorni è decisivo: i termini processuali sono brevi e la finestra per agire si chiude rapidamente.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza legale personalizzata.

Conto bloccato? Scrivici subito: info@cdclaw.org.

A cura di

Il team di CDC Law

Studio Legale — Roma

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